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Probiviri per gli operai pratesi

Il terzo Collegio dei probiviri per le industrie tessili con sede in Prato fu istituito sulla carta nel 1898, ma si costituì realmente soltanto nel 1900: si trattava di un organismo paritetico, cioè formato da un egual numero di rappresentanti degli operai e degli industriali (inizialmente dieci in tutto, poi venti), la cui giurisdizione comprendeva il territorio del comune di Prato (in seguito essa venne estesa anche al territorio dei comuni di Vernio e di Cantagallo, venendo così a coprire l’intera Val di Bisenzio).

L’istituzione del terzo Collegio ebbe luogo all’interno di una fase di espansione dell’economia cittadina, favorita dalla svolta protezionistica del 1887, e di crescita del movimento operaio, quando la città era già stata più volte teatro di scioperi e di agitazioni (il primo sciopero di un certo rilievo si era verificato nel 1891 al Fabbricone).

In un momento in cui la tensione sociale si acuiva, l’istituzione del Collegio dei probiviri fu accolta con un certo favore tanto dai lavoratori quanto dagli industriali (nel 1897 erano sorte la Camera del lavoro e l’Associazione industriale e commerciale dell’arte della lana, anticipazione dell’Unione fra gli industriali pratesi, ed entrambe guardavano con simpatia all’arbitrato come strumento per appianare le controversie di lavoro).

Gli operai vedevano nei collegi un mezzo per contrastare lo strapotere padronale all’interno delle fabbriche, gli imprenditori scorgevano nell’istituto probivirale la possibilità di ridurre la conflittualità sindacale, tramite l’accoglimento di alcune richieste di singoli operai (non degli operai come classe), e, molto probabilmente, accarezzavano anche la speranza di poterlo utilizzare per dividere i lavoratori staccandoli dal sindacato: questa idea era stata esplicitamente formulata da un politico conservatore come Sidney Sonnino nel 1892, nel corso del dibattito parlamentare che aveva portato all’approvazione della legge istitutiva dei collegi, entrata in vigore l’anno successivo.

Di particolare interesse è l’analisi del complesso delle sentenze emanate dal Collegio dei probiviri per le industrie tessili fra il 1902 ed il 1914, cioè in un periodo che viene in pratica a coincidere con l’età giolittiana.

La scelta è motivata dal fatto che l’età giolittiana fu, per così dire, il periodo d’oro dell’istituto probivirale. Giolitti era infatti consapevole che il movimento operaio non poteva essere affrontato soltanto con la repressione, e che la via da seguire era quella del confronto politico col Partito socialista e con le organizzazioni sindacali. Il suo intento era insomma quello di realizzare “un programma di difesa delle istituzioni borghesi fondato su una accentuazione del carattere liberale dello Stato” [Massimo L. Salvadori, Storia dell’età contemporanea dalla Restaurazione all’eurocomunismo, Torino, Loescher, 1976, p. 454]: è evidente che, nell’ambito di tale disegno, anche ai collegi dei probiviri poteva essere attribuito un ruolo non secondario.

L’esperimento giolittiano andò però a cozzare contro la svolta in senso rivoluzionario dei socialisti dopo la guerra di Libia, contro l’agitazione antidemocratica dei nazionalisti e contro l’accresciuto peso dei cattolici nella vita politica. Il suo esaurirsi coincise con la fine della prospettiva riformista che Giolitti aveva incarnato e, quindi, anche dell’esperienza probivirale, che a tale prospettiva era chiaramente legata: le novità normative intervenute durante la grande guerra incisero profondamente sul funzionamento dei collegi, chiudendone definitivamente la stagione.

Nel periodo preso in esame la giuria del terzo Collegio dei probiviri pronunciò 82 sentenze definitive, che posero fine a controversie originate, il più delle volte, dal licenziamento del lavoratore. Nella stragrande maggioranza dei casi (76 su 82 pari al 92,68%) l’attore fu dunque l’operaio. La cosa non deve stupire più di tanto, ove si pensi alla frequenza con cui la parte datoriale ricorreva all’arma del licenziamento ed alle dure condizioni di lavoro che esistevano negli stabilimenti.

Le ditte che più spesso vennero convenute furono il Fabbricone, la Ditta Alceste Cangioli e la Ditta A. e G. di Beniamino Forti, vale a dire le due ditte più importanti della città (il Fabbricone e la «Forti») più una ditta di rilevanti dimensioni (Cangioli): ciò a causa dell’organizzazione del lavoro vigente all’interno delle fabbriche più grandi ed al fatto che in esse la gestione dei rapporti con i dipendenti era più problematica che nelle aziende medio-piccole.

Nel corso della sua attività la giuria del terzo Collegio ebbe modo di fissare alcuni importanti principi, in primo luogo in materia di licenziamenti: con le sue pronunce essa limitò infatti la facoltà del padronato di ricorrere al licenziamento in tronco (ammissibile solo in alcuni casi, chiaramente indicati, mentre in tutti gli altri il licenziamento del lavoratore era possibile solo se veniva pronunciata la formula di rito, dato il preavviso voluto dalla consuetudine e rispettato l’obbligo di motivazione, fermo restando che i motivi addotti dovevano essere poi riconosciuti validi dai probiviri).

Interessanti sono anche altre sentenze, come ad esempio quella che richiamò le singole ditte al rispetto degli impegni assunti verso gli operai dall’organizzazione di parte datoriale a nome di tutti i soci, quella che riconobbe il diritto dei cottimisti a domicilio, molto numerosi nella Prato dell’epoca, di rivolgersi ai probiviri, quella che sancì la prevalenza della consuetudine (in genere favorevole all’operaio) sui regolamenti di fabbrica e così via.

La giurisprudenza probivirale fu invece piuttosto oscillante in ordine al tema, di fondamentale importanza, della salute dei lavoratori: il Collegio, infatti, dopo aver condannato nel 1904 il Fabbricone a risarcire un operaio che era stato costretto a tornare al lavoro quando le sue condizioni fisiche non glielo permettevano, si smentì parzialmente con tre pronunce risalenti al 1908, nelle quali dimostrò scarsa sensibilità verso le ragioni dei lavoratori.

Se si prende in considerazione l’esito delle cause, le pronunce della giuria sembrano abbastanza equilibrate, sia pure con una prevalenza di quelle a favore dei datori di lavoro, che risultarono essere la parte vittoriosa in 45 casi (pari al 54,88%), mentre gli operai ebbero la meglio in 37 casi (pari al 45,12%).

Ma ciò che più importa sottolineare è che la speranza di contenere la lotta di classe attraverso l’istituto dei probiviri si rivelò del tutto infondata: il terzo Collegio operò infatti in una fase storica durante la quale il movimento dei lavoratori conobbe un forte sviluppo ed il numero degli scioperi, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, andò aumentando, a riprova del fatto che solo la classe operaia, con le sue lotte (cioè con vertenze collettive e non individuali), può difendere ed allargare i propri diritti.

Dopo la fine della prima guerra mondiale la tensione sociale raggiunse il culmine e la borghesia, deposta ogni illusione conciliativa, non esitò a puntare sul fascismo per conservare i suoi privilegi.